IIII Stanze / Notai - Legge NotarileDiritto e pratica notarile
a cura di Paolo TonaliniLa legge notarile
(l. 16 febbraio 1913, n° 89)
TITOLO I - Disposizioni generali. . . . . . . . . . Artt. 1 - 4TITOLO II - Dei notari:
Capo I - Della nomina dei notari. . . . . . . . . . . . . . . . Artt. 5 - 17
Capo II - Dell'esercizio delle funzioni notarili . . . . . . . Artt. 18 - 29
Capo III - Della decadenza della nomina di notaro, della cessazione,
sospensione o interruzione dell'esercizio notarile . . . . . . . Artt. 30 - 42
Capo IV - Dei coadiutori e delegati. . . . . . . . . . . . . . . Artt. 43 - 46TITOLO III:
Capo I - Della forma degli atti notarili. . . . . Artt. 47 - 60
Capo II - Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori . . .Artt.
61 - 66
Capo III - Delle copie degli estratti e dei certificati . . . . . . . . . . . .
Artt. 67 - 69
Capo IV - Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione
e della legalizzazione delle firme . . . . . . . Artt. 70 - 73
Capo V - Degli onorari e degli altri diritti del notaro e delle spese . Artt. 74
- 82 TITOLO IV:
Capo I - Dei collegi notarili . . . . . . . . . . Artt. 83 - 86
Capo II - Dei consigli notarili. . . . . . . . . . Artt. 87 - 95 TITOLO V - Degli archivi notarili:
Capo I - Degli archivi notarili distrettuali. . . Artt. 96 - 117
Capo II - Degli archivi notarili mandamentali. . . Artt. 118 - 126TITOLO VI - Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi
- Delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei procedimenti per
l'applicazione delle medesime:
Capo I - Della vigilanza e delle ispezioni. . . . Artt. 127 - 134
Capo II - Delle pene disciplinari. . . . . . . . . Artt. 135 - 147
Capo III -Dell'applicazione delle pene disciplinari e
della riabilitazione. . . Artt. 148 - 160
Disposizioni finali e transitorie . . . . . . . . . Artt. 161 - 179
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
1. I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e
di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito,
rilasciarne le copie i certificati e gli estratti.
Ai notai è concessa anche la facoltà di
1) sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria
giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle
parti;
2) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;
3) ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio
dell'inventario di cui nell'articolo 955 del Codice civile, nonché gli atti di
autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'art. 9 del Codice di
commercio. Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal
giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle
cancellerie giudiziarie;
4) procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria:
a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili
e commerciali; b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini
dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore, sulla
istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;
c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo
necessarie;
5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari
dello Stato, giusta l'articolo 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato
4 maggio 1885, n. 3074. I notari esercitano inoltre, le altre attribuzioni loro
deferite dalle leggi. 2. L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o
retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione
superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di
direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale,
di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione
esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto. Sono eccettuati da
questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da
accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti;
gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli
relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e
l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura. 3. In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale, vi è un Collegio
di notari ed un Consiglio notarile. Il distretto cui siano assegnati meno di 15
notari, sarà con decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente
dalla stessa Corte d'appello. Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può
sempre con decreto Reale, previo il parere della Corte d'appello, ordinarsi la
riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello. I
distretti riuniti sono considerati come unico distretto. 4. Un decreto Reale da pubblicarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge, determinerà il numero e la residenza dei notari per ciascun
distretto, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della
popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei
mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile
corrispondano una popolazione di almeno ottomila abitanti, ed un reddito annuo,
determinato sulla media degli ultimi tre anni di almeno lire duemila di onorari
professionali. Però il numero dei notari in ogni Comune non dovrà superare
quello attualmente assegnatogli. La tabella che determina il numero e la
residenza dei notari, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili,
essere riveduta ogni dieci anni, e potrà essere modificata parzialmente anche
dentro un termine più breve, quando ne sia dimostrata la necessità. TITOLO II - DEI NOTARI
Capo I - Della nomina dei notari. 5. Per ottenere la nomina a notaro È necessario:
1° essere cittadino del regno ed aver compiuto l'età di anni 21;
2° essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
3° non aver subìto condanna per un reato non colposo punito con pena non
inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata
minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la
sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo
proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato;
4° essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una delle
Università del Regno;
5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti
presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui,
dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col
consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio. Per coloro che
sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli
avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni,
basta la pratica per un anno continuo. La pratica incominciata in un distretto
può essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovrà
trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione
già ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui
intende proseguirla;
6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la
pratica notarile. 5-bis. 1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui
all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 65, sono precedute da una prova di
preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati
di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal
regolamento.
2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui
all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n.358.
3. L'ammissione è deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle
libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.
4. La prova di preselezione è sostenuta dai candidati prima delle prove scritte
di ciascun concorso.
5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito
l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza. 5-ter. 1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in
sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.
2. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie
oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono
circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e
giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di
trattamento per i candidati.
3. Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis, è ammesso a
sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte i posti
messi a concorso e, comunque, non inferiore a novecento, secondo la graduatoria
formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di
preselezione.
4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo
rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3. 5-quater. 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la
Commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del
sistema per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del
relativo archivio informatico dei quesiti. La Commissione è formata dal
direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero
o da un suo delegato, dal direttore dell'Ufficio notariato dello stesso
Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo
delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le modalità
stabilite dal regolamento. La partecipazione alla Commissione non comporta
alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, n‚ alcun tipo di rimborso
spese.
2. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti. 6. [Nelle isole, dove non esiste alcun notaro, potrà con decreto Reale, previo
il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere temporaneamente
autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che,
fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto,
il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o altro tra
i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente
idoneità.
Nel medesimo modo potrà provvedersi pure riguardo ai Comuni o alle frazioni di
Comune in cui non esiste alcun notaro e che per le condizioni topografiche o di
viabilità non possano agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno
comunicare con i luoghi viciniori provvisti di notaro.
L'esercente in tal modo autorizzato sarà considerato come notaro, rispetto alla
responsabilità civile, penale e disciplinare dipendente dai suoi atti, i quali
al cessare dell'esercizio dovranno essere depositati nell'archivio del
distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per
l'assicurazione e la consegna degli atti e volumi dei notari.
Egli non potrà prestare il proprio Ministero fuori dell'isola, del Comune o
della frazione di Comune assegnatagli. Il decreto Reale determina le condizioni
relative all'esercizio]. 7. Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso
all'esame di idoneità, deve presentare la domanda al Consiglio notarile con gli
attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei nn.
2, 3 e 4 dell'art. 5 per la iscrizione, e dei nn. 2, 3, 4 e 5 dello stesso
articolo, per l'esame d'idoneità.
Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull'ammissione all'esame, e la sua
deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel termine
di dieci giorni comunicata all'interessato ed al procuratore del Re del
tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto
l'interessato quanto il procuratore del Re potranno nei dieci giorni successivi
alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile che pronunzierà in
Camera di consiglio.
Il ricorso del pubblico ministero sarà notificato all'interessato e su quello
dell'interessato sarà udito l'avviso del pubblico Ministero.
Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla
presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare,
in via d'urgenza, l'iscrizione fra i praticanti, salvo la notifica del Consiglio
nella sua prima adunanza. 8-9. ....................................................(*). 10-15. ..................................................(*). 16. .....................................................(*). 17. Il cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso, essere
disposto, purché da non meno di due anni essi abbiano preso possesso
dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purché si tratti
di residenze di pressoché uguale importanza e l'età e l'anzianità d'esercizio
dei richiedenti siano pressoché uguali.
Il relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale, uditi i pareri dei
Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.
Capo II - Dell'esercizio delle funzioni notarili. 18. Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:
1° dare cauzione nel modo stabilito negli articoli seguenti;
2° prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione
trovasi la sua sede, di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e
tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le
funzioni che gli sono affidate;
3° fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina,
l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento;
4° ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito
dal Consiglio notarile;
5° scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la
propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;
6° ....................................................(*);
7° adempiere agli altri obblighi indicati nell'art 24. 19. La cauzione è data o in titoli di rendita del debito pubblico, o in titoli
emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di danaro presso la Cassa dei
depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti, o con
prima ipoteca su beni immobili.
I titoli sopraindicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per
l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale.
Il notaro esercente potrà in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di
cauzione. 20. La cauzione deve rappresentare il valore: di L. 15.000 per i notari titolari
di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 100.000; di
L. 12.000 per i notari titolari di uffici notarili in Comune che abbia una
popolazione eccedente i 50.000 abitanti; di 9000 lire per i titolari di uffici
notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 10.000 abitanti; di
3000 lire per tutti gli altri notari.
Se la cauzione è data mediante ipoteca sopra beni immobili, questi devono
rappresentare un valore doppio dell'ammontare della cauzione suindicata,
accresciuto degli accessori, a norma dell'art. 2027 del Codice civile.
Il suddetto valore degli stabili verrà accertato mediante perizia redatta
dall'ufficio tecnico di finanza o dal genio civile e a spese del notaro
interessato.
La iscrizione dell'ipoteca si fa a cura e spese del notaro. La rinnovazione si
fa d'ufficio dal conservatore delle ipoteche a spese del notaro. 21. L'idoneità della cauzione è dichiarata in Camera di consiglio dal tribunale
civile del luogo ove è la sede del Consiglio notarile, premesso il parere del
Consiglio stesso e udito il pubblico ministero.
La deliberazione del tribunale sarà, nel termine di dieci giorni, a cura del
cancelliere, comunicata all'interessato e al pubblico ministero, i quali
potranno proporre ricorso contro la medesima alla Corte d'appello nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione. 22. La cauzione è vincolata con diritto di prelazione nell'ordine seguente:
1° al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue
funzioni;
2° al rimborso delle spese sostenute dall'archivio dal Consiglio notarile
nell'interesse del notaro o contro il medesimo, o nell'interesse dei suoi eredi
o contro i medesimi;
3° al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello Stato;
4° al pagamento delle tasse da lui dovute all'archivio o al Consiglio notarile;
5° al pagamento delle pene pecuniarie incorse nell'esercizio delle sue funzioni. 23. Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stemma
nazionale circondato dalla leggenda N... N... di (o fu) notaro in N
............................... senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.
Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale,
oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.
Anche di tale sigillo deve lasciarsi l'impronta nel registro del Consiglio, a
termini del n. 5 dell'art. 18.
Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrà servirsene, ma dovrà
invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento, lo conserverà
come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'art. 40. 24. Il notaro deve, entro novanta giorni dalla data della registrazione del
decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalità stabilite nell'art.
18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli.
Tale termine può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per
ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso Ministro prorogato di
altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.
Adempiuto quanto è innanzi prescritto, il presidente del Consiglio, sull'istanza
che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina
l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del collegio, dandone
immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli
annunzi giudiziari l'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni.
Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato può reclamare al
tribunale, il quale decide in Camera di consiglio.
Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro è investito
nell'esercizio delle sue funzioni. 25. Le disposizioni degli artt. 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di
trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili. Qualora la nuova sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione
di cui nell'articolo precedente, sarà fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.
26. Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro
deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli, studio aperto
con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere
personalmente allo studio stesso nei giorni della settimana e coll'orario che
saranno fissati dal presidente della Corte d'appello, previo parere del
Consiglio notarile, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.
Il notaro potrà recarsi, per ragioni delle sue funzioni, in tutto il territorio
del distretto in cui trovasi la sua sede notarile, sempreché ne sia richiesto.
Il notaro non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in ciascun
bimestre, quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo notaro, e per più
di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio
o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.
Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal
presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non
eccedente un mese. Per i congedi da uno a tre mesi, la facoltà di concederli
spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può
essere concesso che dal Ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere
del Consiglio notarile.
Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non
possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso d'assenza
nel periodo di dodici mesi.
Nei Comuni dove risiedono più di sei notari effettivamente esercenti, il
Consiglio notarile potrà concedere permissioni di assenza fino ad un anno,
purché concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la metà dei notari
assegnati al Comune.
Tanto il Ministero quanto l'autorità che ha concesso la permissione di assenza
potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse
l'opportunità di farlo.
Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il presidente o il Consiglio notarile,
secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando un notaro
viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo però fra i
viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente. 27. Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è
richiesto.
Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui trovasi la sede
notarile. 28. Il notaro non può ricevere atti:
1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al
buon costume o all'ordine pubblico;
2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea
retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado
inclusivamente, ancorché v'intervengano come procuratori, tutori od
amministratori;
3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o
alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali
egli sia procuratore per l'atto, da stipularsi, salvo che la disposizione si
trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in questo
numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.
Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi
d'incanto per asta pubblica.
Il notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui
l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si
tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di
testamenti. 29. E' vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati
dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.
Capo III - Della decadenza della nomina di notaro, della cessazione, sospensione
o interruzione dell'esercizio notarile 30. Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non
assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli
articoli 18 e 24.
Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel
termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina
nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella
precedente residenza.
Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli
adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontà.
A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso è assegnata agli
altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso.
Cessa inoltre dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione ed
inabilitazione all'ufficio notarile, rimozione, sospensione o destituzione.
Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio
militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso
ottenuti secondo l'art. 26; ma al termine del servizio militare dovrà essere
riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato. 31. La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro,
per debolezza di mente o per infermità, sia divenuto incapace all'adempimento
del suo ufficio, salvo il disposto dell'articolo 45 per i casi ivi contemplati.
Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea, il notaro può
essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un
anno.
Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermità continui, il notaro
sarà dispensato.
Parimenti sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini
degli artt. 324 e 339 del Codice civile. 32. La rimozione ha luogo:
1° se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una
qualità incompatibili con l'esercizio del notariato;
2° se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine
assegnatogli per reintegrarla;
3° se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel
luogo della sua residenza;
4° se si trova nella condizione prevista dall'art. 141. 33. I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio,
concorrendo nuovamente ad un posto vacante, sempreché siano cessate le cause che
hanno dato luogo alla rimozione ed alla dispensa. 34. La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa,
domandata dal notaro, sono dichiarate con decreto Reale.
La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui negli articoli
precedenti, è dichiarata, sull'istanza del pubblico ministero o d'ufficio, udito
sempre l'interessato, giusta le norme stabilite negli artt. 151 e seguenti.
L'istanza promossa dal pubblico ministero per la cessazione definitiva
dell'esercizio notarile, produce di diritto, dal giorno in cui sarà stata
notificata al notaro, l'inabilitazione del medesimo fino al provvedimento
definitivo. 35. L'inabilitazione, la sospensione e la destituzione sono pronunziate nei casi
determinati dagli artt. 138, 139, 140, 141 e 142. 36. Quando siano iniziati atti esecutivi sopra la cauzione, il Consiglio
notarile può assegnare al notaro un termine non maggiore di novanta giorni per
costituire in tutto o in parte un'ulteriore cauzione, e dà notizia del
provvedimento al pubblico ministero, il quale può promuovere l'interdizione
temporanea del notaro durante il detto termine.
Quando il notaro non adempie all'obbligo su accennato, oppure quando la cauzione
è effettivamente mancata o diminuita in seguito al giudizio di esecuzione, esso
è interdetto di diritto fino a che la cauzione non venga reintegrata.
Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per qualunque altra
causa, la cauzione venga a mancare o a diminuire, o a riconoscersi
insufficiente. 37. La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, pronunciata in
qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà prontamente pubblicata a cura
del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella Gazzetta Ufficiale,
nel giornale degli annunzi giudiziari, e per mezzo di avviso affisso nel
capoluogo del collegio notarile.
Un esemplare del detto avviso dovrà poi essere trasmesso al presidente del
tribunale civile da cui dipende la sede notarile. 38. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un
notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il
notaro era iscritto ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua
residenza.
Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore
entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena della
sanzione amministrativa estensibile a lire 12.000. 39. Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il
pretore del mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti
gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti
nello studio del notaro od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la
rimozione dei sigilli, si procederà alla consegna degli atti e di repertori
all'archivio notarile distrettuale a norma dell'art. 107.
Nei casi d'urgenza potrà essere provveduto dal pretore alla rimozione temporanea
dei sigilli, allo scopo di fare, con l'assistenza del conservatore dell'archivio
notarile del distretto, aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o
certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.
Nel caso di sospensione, d'inabilitazione o d'interdizione temporanea del notaro
dall'esercizio, sarà provveduto giusta l'art. 43. 40. Il sigillo del notaro morto o che ha cessato dall'esercizio, od è stato
nominato ad altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopo che sarà
eseguito d'ordine del presidente del consiglio notarile un segno sull'incisione,
per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.
Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro che ha
cessato temporaneamente dall'esercizio, finché dura tale cessazione. 41. Nel caso di morte o di cessazione dall'esercizio, lo svincolo della cauzione
è pronunziato dal tribunale civile nella cui circoscrizione è la sede del
Consiglio notarile, da cui dipende l'ultima residenza del notaro morto o
cessato, dopoché gli atti ricevuti dal notaro stesso siano stati sottoposti alla
ispezione notarile di cui all'art. 108, e riconosciuti regolari.
La domanda di svincolo deve essere presentata alla cancelleria del tribunale
suddetto, inserita, per estratto, due volte con l'intervallo di dieci giorni,
nei giornali degli annunzi giudiziari delle Province a cui appartengono le
residenze nelle quali il notaro ha esercitato, e pubblicata per affissione alla
porta delle case comunali dei luoghi in cui il notaro ha successivamente avuta
la sua residenza, ed alla porta dei rispettivi uffici del registro.
Le opposizioni allo svincolo debbono farsi alla cancelleria del tribunale
indicata nella prima parte di questo articolo.
Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senza che siano state
fatte opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolo in Camera di consiglio,
udito il pubblico ministero.
Quando siano state fatte opposizioni, lo svincolo non può essere pronunziato se
non dopo che le opposizioni siano state rimosse con sentenza passata in cosa
giudicata.
Lo stesso procedimento sarà osservato nei casi in cui, durante o cessato
l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d'ufficio,
all'alienazione totale o parziale della cauzione. 42. Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di
riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro.
Capo IV - Dei coadiutori e delegati 43. Nel caso di sospensione, di inabilitazione o di interdizione temporanea di
un notaro dall'esercizio, il Consiglio notarile determinerà se gli atti
originali ed i repertori debbano rimanere tuttavia presso il notaro sospeso,
inabilitato od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro
esercente, che sarà nominato dal presidente del Consiglio stesso.
Il notaro da nominarsi per tale funzione sarà scelto fra i notari esercenti
nello stesso distretto del notaro sospeso, inabilitato o interdetto, e, quando
giusti motivi non consiglino altrimenti, fra quelli esercenti nella stessa
residenza, o, in mancanza, nella residenza più vicina.
Per la consegna degli atti e dei repertori al notaro nominato a riceverne il
deposito e per la restituzione al notaro già sospeso, inabilitato o interdetto,
si compilerà processo verbale coll'intervento di un notaro delegato dal
presidente del Consiglio notarile. 44. Quando per assenza, per sospensione, inabilitazione o interdizione
temporanea, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaro
non possa esercitare le proprie finzioni, il presidente del Consiglio notarile
delegherà d'ufficio un altro notaro esercente, scelto cogli stessi criteri di
cui all'articolo precedente per la pubblicazione dei testamenti e per il
rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.
Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e
repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spetterà di diritto
al medesimo notaro nominato. 45. Al notaro divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere, o che
abbia già quarant'anni di esercizio effettivo, può, sulla sua proposta, essere
nominato dal Ministro di grazia e giustizia, udito il parere del Consiglio
notarile, un coadiutore fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la
nomina a notaro, o anche fra i notari esercenti nello stesso Comune.
Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del
notaro impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di
futura successione.
Il notaro coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con
lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.
Un coadiutore temporaneo potrà analogamente essere nominato, per un periodo non
minore di un mese, dall'autorità competente a concedere il permesso d'assenza,
al notaro assente in servizio militare, o, in luogo del delegato di cui all'art.
44, del notaro assente in permesso, o temporaneamente impedito.46. Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse
le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione
dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa.
Al notaio impedito, sospeso, inabilitato o interdetto temporaneamente spetterà
soltanto la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaro depositario
o delegato, a vantaggio del quale rimarranno i rimanenti proventi.
TITOLO III - DEGLI ATTI NOTARILI
Capo I - Della forma degli atti notarili 47. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaro se non in presenza delle
parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni.
La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3,
4 e 5 dell'art. 1, nonché di quelli di autenticazione delle firme apposte su
titoli all'ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissibili
mediante girata, e su quelli del debito pubblico.
Spetta al notaro soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere
personalmente la compilazione integrale dell'atto.
48. Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di
matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facoltà
di rinunziare di comune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il
notaro farà espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto.
Se una sola delle parti non consenta alla detta rinunzia, l'atto dovrà essere
compiuto con l'assistenza dei testimoni.
Anche nel caso di rinunzia delle parti, il notaro, ove lo creda necessario, può
richiedere l'assistenza dei testimoni.
L'atto ricevuto in conformità alla presente disposizione, deve considerarsi a
tutti gli effetti come compiuto con l'assistenza dei testimoni. 49. Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può
raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti
gli elementi atti a formare il suo convincimento.
In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti,
che possono essere anche i testimoni. 50. I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o
stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età,
avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto.
Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del
notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno o
delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.
I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono
loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso,
n‚ il non sapere o il non poter sottoscrivere. 51. L'atto notarile reca la intestazione: REPUBBLICA ITALIANA L'atto deve
contenere:
1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno del mese, del giorno, del
Comune e del luogo in cui è ricevuto;
2° il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaro, e del
Collegio notarile presso cui e iscritto;
3° il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la
residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.
Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante,
le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche
rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere ammessa all'atto
medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si
trovi negli atti del notaro rogante;
4° la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la
dichiarazione dell'accertamento fattorie per mezzo dei fidefacienti;
5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date,
delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;
6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da
non potersi scambiare con altre.
Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia
possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano,
dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini
in modo da accertare la identità degli immobili stessi;
7° l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;
8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo,
fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura
alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.
Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato
scritto da lui salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.
La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa
volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà
menzione nell'atto;
9° la menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua
fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;
10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti,
dell'interprete, dei testimoni e del notaro.
I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In
tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il
notaro ne deve fare menzione.
Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse
sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve
far menzione di questa dichiarazione;
11° per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in cui la
sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta, quando le
parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti;
12° negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun
foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e
del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.
Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle
scritture e dei titoli inserti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti
autentici, pubblici o registrati.
Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il
numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di
ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti
rappresentanti i diversi interessi.
La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria, se l'atto è
stato scritto tutto di sua mano. 52. La firma che il notaro appone in fine dell'atto, dev'essere munita
dell'impronta del suo sigillo. 53. Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e
distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano
interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo
dell'atto e senza raschiature.
Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima della
sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni,
il notaro deve:
1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si
possano sempre leggere;
2° portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle
dette sottoscrizioni;
3° fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del
numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonché della
lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura
dell'atto.
Nel caso che i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dell'atto a
norma dell'art. 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza
la loro presenza per ciò che si riferisce alla identità delle persone da essi
accertata.
Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro
e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire
mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di
tale lettura e nuova sottoscrizione.
Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra
stabiliti si reputano non avvenute. 54. Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.
Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può
essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai
testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in
calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno
sottoscritti come è stabilito nell'art. 51. 55. Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia
essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sarà scelto dalle parti.
L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può
essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento
davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta
menzione nell'atto.
Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti
all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono
sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca
la lingua straniera.
L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al
medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi
dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è disposto
nell'art. 51.
L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio
tanto l'originale quanto la traduzione. 56. Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere
l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.
Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che
sarà nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattare con
esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.
L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare
giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55, può essere scelto fra i
parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di
testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto
dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51. 57. Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l'intervento
dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti
norme: il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso
leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni,
che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà; se non sappia o non
possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del
medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga
all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi
dell'articolo precedente. 58. L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316 del Codice
civile:
1° se è stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui nel
ruolo a norma dell'art. 24;
2° se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per una delle
cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale;
3° se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29; la
contravvenzione al n. 3 dell'art. 29 importa la nullità delle sole disposizioni
accennate nello stesso numero;
4° se non furono osservate le disposizioni degli artt. 27, 47, 48, 50, 54, 55,
56, 57 e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51;
5° se esso manca della data e non contiene l'indicazione del Comune in cui fu
ricevuto;
6° se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando
questi siano intervenuti.
Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaro che contravviene
alle disposizioni della legge va soggetto alle pene dalla medesima sancite. 59. E' vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti,
salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate le
annotazioni riflettenti l'adempimento delle formalità ipotecarie o d'iscrizione
e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge, le annotazioni
riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullità per sentenza
della competente autorità giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a
mente dell'art. 1759 del Codice civile e la revoca dell'autorizzazione maritale. 60. Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli
altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile,
nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le
completino.
Capo II - Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori. 61. Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi
allegati:
a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle
operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;
b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta
delle parti.
A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul
margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo
stesso numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica che lo
contraddistingue.
I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e
gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura e
pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.
I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque
possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione,
dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima
volontà a quello generale degli atti notarili. L'ordine cronologico col quale
ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla
data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura
per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi. 62. Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due
repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli
effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima
volontà. In essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed
interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente
tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in
originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.
Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:
1° il numero progressivo;
2° la data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del Comune in cui
l'atto fu ricevuto;
3° la natura dell'atto ricevuto o autenticato;
4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;
5° l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'obbietto dell'atto, ed il
relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la
proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la
situazione dei medesimi;
6° l'annotazione della seguìta registrazione e della tassa pagata per gli atti
registrati;
7° l'onorario spettante al notaro e la tassa d'archivio dovuta;
8° le eventuali osservazioni.
Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le
indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.
La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo
e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaro avrà
cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto: e,
cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà cominciare una nuova
numerazione.
Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima
volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in questo ultimo il numero che
l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto
prende nel repertorio degli atti tra vivi.
Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun
volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo
stesso.
Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue
a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal
notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano
di ufficio.
Il notaro non è tenuto a dar visione del repertorio, n‚ copia, certificato od
estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorità
giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal
presidente del tribunale, da cui il notaro dipende. 63. Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia
presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di
un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal
pretore a mente dell'art. 64, per segnarvi le indicazioni sul repertorio appena
gli sarà restituito.
Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna Osservazioni del
repertorio di contro ai numeri riportati e i fogli a parte debbono rimanere
allegati al repertorio stesso.
Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare,
subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello
della restituzione. 64. Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in
ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, il quale nella
prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio apponendovi la
data in tutte le lettere. 65. Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale,
ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti
ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio,
compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24
dell'annessa tariffa.
Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita
dell'impronta del suo sigillo.
Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre
nel termine suindicato, un certificato negativo. 66. Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei
casi espressi nell'art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o
depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.
Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito
dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che
sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento. Di ciò si formerà
processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la
presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prenderà nota nel repertorio,
alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto.
Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché vi resti
fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare
menzione in esse del detto processo verbale.
Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od
olografo, le formalità stabilite negli artt. 913, 915 e 922 del Codice civile
saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.
Il notaro dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da
lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile
distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto. Capo III - Delle copie degli estratti e dei certificati. 67. Il notaro, finché risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e
continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere
l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati
degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.
Egli non può permettere l'ispezione n‚ la lettura, n‚ dar copia degli atti di
ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del
testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato
in forma autentica.
Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all'art. 777 del Codice
civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.
68. Le disposizioni dell'art. 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli
originali e fatte le variazioni aggiunte o cancellature, sono anche applicabili
alle copie, agli estratti ed ai certificati.
Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel
detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per
postilla.
Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici,
come sarà stabilito dal regolamento. 69. Il notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti
gli altri allegati all'originale, salvoché, riguardo a questi ultimi, chi
richiede la copia vi abbia rinunziato, in questo caso il notaro deve fare nella
copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non
copiati.
Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni
dell'art. 1384 del Codice civile.
Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del
rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo e con
la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformità
dell'originale. Se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli,
ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaro.
Oltre le accennate formalità, il notaro deve osservare, nelle copie che
rilascia, le altre formalità stabilite dal Codice di procedura civile. Capo IV - Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della
legalizzazione delle firme. 70. Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare in
originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o
procure o consensi od autorizzazioni riguardanti, gli atti necessari alla
esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di
elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.
Rilascerà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli
atti, i certificati di vita di cui ai nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art.
1°, e gli atti di autenticazione di cui agli artt. 47 e 72. 71. Il notaro può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo
o per telefono.
Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto, il sunto verrà
compilato dal notaro che ne redigerà apposito verbale, in presenza della parte o
delle parti.
Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per
telegrammi, dal notaro, che vi farà precedere l'indicazione in lettere del
numero di repertorio dell'atto e vi apporrà la propria firma, munita
dell'impronta del sigillo.
L'ufficio telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il telegramma è
stato spedito realmente dal notaro.
Il modulo del telegramma sarà conservato a norma dei regolamenti speciali
dall'ufficio telegrafico mittente, per essere da questo depositato, dopo un anno
dalla data, nell'archivio notarile distrettuale.
Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta
rispettivamente e personalmente da due notari, i quali dovranno far risultare la
loro identità e l'oggetto della comunicazione agli uffici telefonici.
Il notaro ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione avuta e ne curerà la
collazione col notaro trasmittente.
Tale atto verrà conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di esso
potrà lasciare copie, salva la facoltà di cui all'art. 67 per il notaro
trasmittente.
Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, si presumono
conformi agli atti originali fino a prova contraria. 72. L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in
margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve
contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e,
quando decorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del
luogo.
Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle
medesime il notaro aggiunga la propria firma.
Le scritture private autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio
delle parti restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a
cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro. 73. Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorre far uso
fuori del distretto del Consiglio notarile, saranno legalizzati dal presidente
del tribunale o dal pretore.
Capo V - Degli onorari e degli altri diritti del notaro e delle spese. 74. Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per
ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere
retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai
diritti accessori.
Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaro sono
determinati dalla tariffa annessa alla presente legge. 75. Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari
quante sono le convenzioni.
Quando l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti
per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se
comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al
notaro, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre. 76. Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione
della copia dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere
irregolare, non sarà dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese.
Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il
notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate. 77. Il notaro dovrà apporre in fine od in margine dell'originale, delle copie,
degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese, dei
diritti e degli onorari relativi. 78. Salvo quanto è disposto dall'art. 28, ultimo capoverso, per le persone
ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido
verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al
rimborso delle spese.
Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli
estratti e dei certificati, finché l'accennato pagamento o, rimborso non sia
interamente eseguito. 79. E' in facoltà del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento
stabilito dall'art. 379 del Codice di procedura civile. In tal caso egli deve
presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese al pretore
del mandamento in cui è l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende
la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore. La
nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente del
Consiglio notarile o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso. 80. Salvo il caso di errore scusabile, il notaro che abbia esatto per gli
onorari, per i diritti accessori e per le spese una somma maggiore di quella
dovutagli, incorre in una sanzione amministrativa uguale alla somma esatta in
più, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione
dell'indebito pagato. 81. Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaro,
per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potrà
valersi dell'art. 12 della legge 7 luglio 1901, n. 283. 82. Sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso
distretto, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro
funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali. TITOLO IV - DEI COLLEGI E DEI CONSIGLI NOTARILI
Capo I - Dei collegi notarili. 83. I notari residenti in ciascun distretto formano un collegio. In ogni
collegio è costituito un Consiglio notarile.
La sede del Consiglio è quella medesima del tribunale, e, nel caso di più
distretti riuniti, quella del tribunale indicato nel decreto di riunione. 84. Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate
per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile, da trasmettersi per
ciascuna adunanza ai singoli notari, con l'indicazione degli oggetti da
trattare.
Salvo giustificati casi di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso per le
adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.
Nelle adunanze non si potrà discutere n‚ deliberare se non su oggetti che
interessino direttamente il ceto dei notari e che siano stati indicati nel
rispettivo avviso di convocazione. 85. L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non più tardi del mese
di febbraio, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, di
discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal Consiglio
medesimo, e di approvare la tabella di cui all'art. 93 ultimo capoverso.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi
conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al
collegio. 86. Terranno l'ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il
presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o, in mancanza, chi ne fa le
veci.
Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento almeno della metà
dei notari appartenenti al collegio; se alla prima convocazione non interviene
la metà dei notari, si farà una seconda convocazione, ed in questa seconda il
collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.
Capo II - Dei Consigli notarili. 87. Il Consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri per
ciascun collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati non
superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.
I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere
simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea
elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio di notaro. 88. I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.
I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono esser rieletti.
I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta
l'ordine di anzianità di nomina.
Tra i consiglieri di pari anzianità di nomina il terzo da rinnovarsi sarà
estratto a sorte.
Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte
o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale sarebbe
rimasto il consigliere da lui surrogato.
Fra più surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di parità di
voti, il più anziano per esercizio, surroga il consigliere che doveva rimanere
in ufficio per più lungo tempo. 89. Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.
Nella prima votazione s'intendono eletti coloro che hanno riportato la
maggioranza assoluta di voti.
Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il
numero di membri per cui è indetta l'elezione, si procederà nella stessa
adunanza ad una seconda votazione, nella quale s'intenderanno eletti quelli che
avranno ottenuto il maggior numero di voti.
A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente
anziani, il maggiore di età. 90. Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario
ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente.
Essi durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati se conservano la
qualità di membri del Consiglio.
Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i
notari residenti nella città ove ha sede il Consiglio, ed a parità di voti sarà
preferito per il presidente il più anziano e per il segretario il più giovane
d'età.
In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci
il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio. 91. Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.
Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le
carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le
copie.
I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla
tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di
persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al
presidente della Corte d'appello. 92. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario l'intervento
della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di
parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.
I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza
giustificare al Consiglio un legittimo impedimento sono dichiarati dimissionari
dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa
validamente deliberare, la dichiarazione sarà fatta con decreto dal presidente
del tribunale. 93. Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla
legge:
1° vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e
nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza
dei loro doveri;
2° vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i
loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
3° emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle
materie attinenti al notariato;
4° forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti;
5° s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari
e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di
spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del
notariato;
6° riceve dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese
dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva
l'approvazione del collegio.
Per supplire alle spese è imposta ai notari, in proporzione dei proventi
riscossi da ciascuno di essi nell'anno precedente, quali si desumono dalla tassa
d'archivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci n‚ maggiore
di lire cento, secondo una tabella di classificazione proposta dal Consiglio ed
approvata dal collegio. 94. Il tesoriere del Consiglio discute i diritti e le tasse dovute al Consiglio
notarile, a norma della tariffa, nonché le ammende, avvalendosi della procedura
speciale, prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di
registro. 95. Il Ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d'appello in
Camera di consiglio, può sciogliere il Consiglio notarile quando questo,
richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista
a violarli o a non adempierli, o per altri gravi motivi. In tal caso, e sino
alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono
esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato,
i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potrà essere prorogato dal
Ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto bisogno.
Entro i termini sopraindicati, si procederà alla elezione dei nuovi membri, nei
modi stabiliti dall'art. 89.
Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui
delegato, convoca ed insedia il Consiglio.
TITOLO V - DEGLI ARCHIVI NOTARILI
Capo I - Degli archivi notarili distrettuali. 96. In ogni Comune sede di tribunale civile è stabilito un archivio
distrettuale. 97. Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi, e si mantengono coi
proventi e coi fondi indicati nella presente legge. Amministrativamente
dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.
L'amministrazione degli archivi è soggetta al Controllo della Corte dei conti e
del Parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il bilancio come allegato a
quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia. 98. Ogni archivio notarile ha un conservatore, il quale è pure tesoriere
dell'archivio.
Oltre al conservatore l'archivio ha quegli altri impiegati che sono richiesti
dai bisogni del servizio.
Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni,
eguale denominazione in tutto il Regno, di archivisti, sottoarchivisti e
assistenti.
Per poter essere nominato impiegato negli archivi notarili occorre, oltre il
possesso dei requisiti appresso indicati:
a) essere cittadino italiano, o di altre regioni italiane anche quando manchi la
naturalità; b) essere di moralità e di condotta incensurate.
Sono estese a tutti gli impiegati degli archivi notarili le vigenti disposizioni
sugli aumenti sessennali e sulla misura dell'imposta di ricchezza mobile, sulla
sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, le agevolazioni concesse agli
impiegati dello Stato, per i trasporti per terra e per mare, nonché le
disposizioni della legge 22 novembre 1908, n. 686, sullo stato giuridico degli
impiegati civili, in quanto riguardano la disponibilità, le aspettative, i
congedi, le dimissioni, la dispensa dal servizio, la riammissione in servizio e
le punizioni disciplinari.
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui
all'art. 47 della detta legge, saranno esercitate per gli impiegati degli
archivi notarili da una Commissione nominata al principio di ciascun anno dal
Ministro di grazia e giustizia, e composta di un direttore generale del
Ministero, che la presiede, del direttore capo divisione del notariato,
funzionante come capo del personale degli archivi, di un ispettore superiore
dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte di appello di Roma, e di
un referendario del Consiglio di Stato.
Le norme per la nomina e per il funzionamento di tale Commissione saranno
stabilite nel regolamento. 99. Gli impieghi d'archivio sono incompatibili con l'esercizio del notariato e
con qualunque altra professione, salvo l'insegnamento di materie giuridiche ed
archivistiche.
Sono pure incompatibili con qualunque altro pubblico impiego, salvo speciale
autorizzazione da concedersi, per ogni singolo caso, con decreto Ministeriale.
Tanto il conservatore, quanto gli archivisti, sottoarchivisti ed assistenti,
debbono fissare la loro residenza nel Comune dove è l'archivio. 100-101. ................................................(*). 102. ....................................................(*). 103. ....................................................(*).
104. Gli stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno corrisposti
dalla cassa dell'archivio stesso.
La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanzi, dopo il pagamento degli
stipendi e delle spese, sarà dal conservatore entro i primi dieci giorni del
mese successivo, versata nella Cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno
speciale conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia col titolo:
Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno.
Omettendo di eseguire i versamenti alla tesoreria nei termini indicati in questo
articolo, i conservatori incorreranno in una penale di L. 50 per ogni giorno di
ritardo.
Il maggiore stipendio ottenuto in seguito alla formazione ed alle modificazioni
della pianta organica, assorbe fino alla sua concorrenza gli aumenti sessennali,
di cui l'impiegato fosse in godimento. 105. ....................................................(*). 106. Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:
1° le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro
devono trasmettere al medesimo decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, e
che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma degli
articoli seguenti;
2° i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui è parola nell'art.
71;
3° le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell'art. 65;
4° gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di
farne uso nel Regno, sempreché non siano già depositate presso un notaio
esercente;
5° i repertori, i registri e gli atti appartenenti ai notari morti o che hanno
cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro
residenza nel distretto di altro Consiglio notarile;
6° gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di
notaro, giusta l'art. 6, al cessare dell'esercizio stesso;
7° i sigilli dei notari nei casi indicati negli artt. 23 e 40;
8° le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle
scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche devono
trasmettere all'archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n.
3186;
9° i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali,
secondo l'art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253 107. La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei nn. 5, 6, 7
dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della
cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati
nell'art. 39, la consegna si fa nella sede dell'ufficio del notaro o del pretore
che procede alla rimozione dei sigilli, o dal vice pretore da lui delegato, al
conservatore dell'archivio, con l'intervento del presidente del Consiglio
notarile del distretto, o di un membro da esso designato. Nel caso di dispensa
per rinunzia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro o da
un suo procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al conservatore, con
l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto presso il quale
era iscritto il notaro, o di un membro da esso delegato.
Il conservatore compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose
consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da
esso delegato e dal pretore, dal notaro o dal suo procuratore. Il processo
verbale è compilato in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa
la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio notarile.
Le spese occorrenti per la apposizione e rimozione dei sigilli, per
l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e tutte le altre spese
accessorie sono a carico dell'archivio stesso.
L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.
108. Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei registri, si procederà immediatamente alla ispezione e verificazione di tutti i
detti atti, repertori e registri, in presenza del conservatore dell'archivio, e
se ne farà constare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta
libera.
Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo
precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo di lire 1,20 al notaro, ai
suoi eredi o aventi diritto, se la richiedano. 109. Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio,
in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.
Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di
ciascun notaro. 110. Il conservatore dell'archivio rappresenta l'archivio, nel cui interesse può
compiere, giusta le norme da stabilirsi con regolamento, tutti gli atti
conservatori e, previa autorizzazione del Ministero, costituirsi in giudizio sia
come attore che come convenuto.
Occorrendo, la difesa degli archivi può essere affidata alla Regia avvocatura
erariale, la quale provvederà a norma dei propri regolamenti delegando pure per
la rappresentanza in giudizio, ove del caso, lo stesso conservatore d'archivio.
Il conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i
documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio. Esso veglia al regolare
andamento del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari
verso l'archivio, e denunzia alla competente autorità le contravvenzioni in cui
i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza delle disposizioni
concernenti gli archivi.
Ogni anno forma il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso e quello
preventivo dell'anno corrente, e li trasmette per l'approvazione al Ministero di
grazia e giustizia. 111. Il conservatore, nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, con la
procedura indicata nell'art. 94, i diritti e le tasse spettanti all'archivio a
norma della tariffa annessa alla presente legge; provvede alle spese del
servizio, e paga gli stipendi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all'archivio, ed annotati a
debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il conservatore può
avvalersi della disposizione indicata nell'articolo 81. 112. Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in
archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonché gli estratti ed
i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell'art. 67.
In ogni archivio si terrà uno speciale registro cronologico in cui il
conservatore od un impiegato da lui delegato, annoterà giornalmente tutte le
copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini
di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta.
Nella copia, nel certificato e nell'estratto sarà fatta espressa menzione
dell'eseguita annotazione nel registro cronologico, ed indicato il numero
progressivo assegnato nel registro medesimo all'atto che si rilascia.
Il conservatore che non adempie alle formalità sopra indicate sarà passibile di
una penale nella misura da L. 25 a L. 50.
Tale registro sarà sottoposto alle formalità stabilite dall'art. 64.
Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura, pubblicazione e
restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate
le disposizioni contenute negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile.
Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere
osservate le disposizioni degli artt. 68 e 69 della presente legge, e vi si
dovrà sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio.
Il conservatore, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare
tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'archivio, purché di grado
non inferiore a sottoarchivista, o ad un notaro del luogo, e la delegazione deve
essere approvata dal presidente del tribunale civile. Se la delegazione non
venga fatta dal conservatore, vi provvederà di ufficio il presidente del
tribunale.
Nel caso che l'assenza o l'impedimento del conservatore si prolunghino oltre sei
mesi, o in caso di morte, rinunzia, rimozione o sospensione del conservatore,
provvederà il Ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente.
E' in facoltà del Ministro per la giustizia provvedere alla nomina di un
reggente anche nel caso di assenza o di impedimento del capo dell'archivio per
una durata inferiore a sei mesi.
Qualora la persona delegata o il reggente non abbia i requisiti necessari per la
nomina a notaro, spetterà in tutti i casi al presidente del tribunale di
designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva,
ed assistere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di
testamenti olografi o segreti. 113. ........(*). Il notaro, finché vive, può, senza il pagamento di alcuna
tassa, prendere visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati. 114. ....................................................(*). In ogni archivio
saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e
indicherà i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono depositati, e la data
del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro che indicherà
i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell'atto.
Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di
ciascun notaro; nel secondo sarà enunciata la qualità e la data degli atti, ed
il nome del notaro rogante. 115. E' vietato di entrare o di rimanere nell'archivio in tempo di notte, di
portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei
locali dell'archivio, senza speciale permesso del conservatore, il quale è
responsabile delle disposizioni date. 116. Salvo le maggiori penalità stabilite dal Codice penale, i contravventori
all'articolo precedente sono punibili con la sanzione amministrativa di lire
10.000, estensibile a lire 16.000 in caso di recidiva; e se il recidivo è un
impiegato dell'archivio, potrà essere punito anche con la sospensione e con la
destituzione dall'impiego. 117. Le penalità di cui agli artt. 38, 80, 104, 112 e 116 sono applicate dal
tribunale in Camera di consiglio, udito l'interessato. Esse sono devolute a
beneficio dell'archivio notarile.
Capo II - Degli archivi notarili mandamentali. 118. Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese dei Comuni
interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti
notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai
termini della legge sul registro, decorsi dieci anni dalla registrazione
dell'atto. 119-120. Il conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato con
decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, su proposta del
conservatore dell'archivio notarile distrettuale e sentite le giunte dei comuni
interessati, fra i notari titolari delle sedi notarili assegnate al capoluogo o
fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaro. 121. Lo stipendio del conservatore sarà fissato di volta in volta per ciascun
conservatore dal Ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei Comuni
interessati, udito il parere del conservatore dell'archivio notarile
distrettuale e del pubblico Ministero, e sarà pagato direttamente dai Comuni
interessati. 122. Il conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel Comune dove è
l'archivio, ed a lui è applicabile quanto dispone l'art. 102 circa la cauzione,
la cui misura però sarà determinata per ogni singolo conservatore dal Ministero
di grazia e giustizia, sentito il parere del conservatore dell'archivio notarile
distrettuale, e del pubblico Ministero. 123. Sono pure applicabili al conservatore dell'archivio mandamentale le
disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili indicate
nell'art. 98 e gli ultimi tre capoversi dell'art. 112. 124. Salvo il disposto degli artt. 67, prima parte, e 78, il conservatore
dell'archivio notarile mandamentale permette l'ispezione e la lettura degli atti
depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma
dell'art. 1334 del Codice civile, osservate le disposizioni degli articoli 68 e
69. 125. I proventi dell'archivio notarile mandamentale prelevate le quote di
partecipazione a mente dell'art. 113, sono devoluti a vantaggio dei Comuni
interessati. 126. Gli archivi notarili mandamentali sono posti sotto la direzione e
sorveglianza del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e sono ad
essi applicabili gli artt. 110, 111, 115 e 116.
TITOLO VI - DELLA VIGILANZA SUI NOTARI, SUI CONSIGLI E SUGLI ARCHIVI - DELLE
ISPEZIONI, DELLE PENE DISCIPLINARI E DEI PROCEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE
MEDESIME
Capo I - Della vigilanza e delle ispezioni. 127. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i
notari, i Consigli e gli archivi notarili, e può ordinare le ispezioni che creda
opportune.
La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le Corti d'appello, ed
ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni. 128. Nel primo semestre successivo di ogni biennio i notari dovranno presentare
personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, al Consiglio notarile i
repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio per l'ispezione dei
medesimi.
Il notaro che non adempie a quest'obbligo sarà punito con la sospensione, che
durerà fino a che vi abbia ottemperato.
In tali ispezioni si curerà di accertare specialmente se nella redazione e
conservazione degli atti, dei registri e dei repertori, nella riscossione e nel
versamento delle tasse, siano state osservate le disposizioni di legge. 129. Le ispezioni saranno eseguite:
1° agli atti e repertori dei notari, dal presidente del Consiglio notarile o da
un consigliere da lui delegato, unitamente al conservatore dell'archivio
notarile del distretto od a chi ne fa le veci. Nel caso che chi fa le veci del
conservatore non sia fornito dei requisiti per la nomina a notaro e, in genere,
in tutti i casi in cui ragioni speciali lo consiglino, il Ministro di grazia e
giustizia può delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio.
130. ....................................................(*). 131. Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli
attuali ispettori superiori del Ministero di grazia e giustizia, per
sopraintendere a tutto il servizio delle ispezioni notarili, e a dare le
occorrenti disposizioni per il regolare andamento del medesimo. 132. Indipendentemente dalle verificazioni ordinarie e periodiche di cui
all'art. 128, il Ministro di grazia e giustizia può far procedere ad ispezioni
straordinarie anche ai fini di controllare le operazioni di verifica di cui
all'art. 129.
Qualora in seguito ad ispezione straordinaria, venga accertata alcuna
irregolarità punibile con pena superiore alla sanzione amministrativa di lire
10.000, le spese dell'ispezione saranno a carico di chi vi avrà dato causa; nel
caso contrario saranno a carico del Ministero.
Ugualmente se risultassero delle irregolarità commesse nelle ispezioni dal
notaro o dal conservatore ispezionante, i responsabili saranno tenuti a
rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle
pene disciplinari stabilite dalla presente legge. 133. Di ciascuna ispezione sarà steso processo verbale in doppio esemplare in
carta libera, da compilarsi e conservarsi secondo le norme che verranno
stabilite nel regolamento. 134. Tutte le spese per il servizio delle ispezioni (compresi gli stipendi ed
indennità agli ispettori superiori), quelle pel funzionamento della Commissione
di cui all'art. 98 e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della
presente legge saranno pagate sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia,
ed il relativo ammontare sarà prelevato sui sopravanzi degli archivi notarili
esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti. Capo II - Delle pene disciplinari. 135. Le pene disciplinari per notari che mancano ai propri doveri sono:
1° l'avvertimento;
2° la censura;
3° l'ammenda;
4° la sospensione;
5° la destituzione.
Tali pene si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed
anche nel caso che l'infrazione non produca la nullità dell'atto, o che il fatto
non costituisca altro reato. 136. L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaro per la mancanza
commessa, con esortazione a non ricadervi.
La censura è una dichiarazione formare di biasimo per la mancanza commessa, e
copia del relativo provvedimento deve rimanere affissa per 15 giorni alla porta
esterna della sala delle riunioni del Consiglio notarile. 137. E' punito con l'ammenda da L. 40 a L. 400 il notaro che contravviene alle
disposizioni dei nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 51 e degli articoli 53, 59,
65, 66, 70, 72 e che nella conservazione degli atti e nella tenuta del
repertorio contravviene alle disposizioni degli artt. 61 e 62.
E' punito con l'ammenda da L. 400 a L. 3200 il notaro che contravviene alle
disposizioni dell'articolo 26, dei nn. 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51 e del
capoverso dell'art. 67.
E' punito con l'ammenda da L. 800 a L. 4000 il notaro che durante la sospensione
o l'inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti. 138. E' punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro:
1° che è recidivo nella contravvenzione di cui all'art. 26;
2° che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;
3° che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui
depositati;
4° che non tiene il repertorio prescritto dall'art. 62, oppure lo pone in uso
senza le forme prescritte dall'art. 64;
5° che è recidivo nelle contravvenzioni di cui ai nn. 1, 8, 10, 11, 12 dell'art.
51;
6° che si oppone alle ispezioni di cui all'articolo 128 o lo rende altrimenti
impossibile.
E' punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaro che contravviene
alle disposizioni degli artt. 27, 28, 29, 47, 48 e 49.
La sospensione produce, oltre alla decadenza dalla qualità di membro del
Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità fino a due anni dopo
cessata la sospensione medesima. 139. E' inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni il notaro:
1° contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura;
2° che sia stato condannato per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, con
sentenza non ancora passata in cosa giudicata, e quando sia stata pronunciata la
destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi;
3° che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva della
libertà personale, la stia scontando. 140. Può essere inabilitato all'esercizio delle sue funzioni: il notaro contro
il quale si sia iniziato procedimento per contravvenzione notarile punibile con
la destituzione o per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3; e il notaro
contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva per qualunque
altro reato, a pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre
mesi. 141. Qualora l'inabilitazione di cui al n. 3 dell'art. 139 si protragga per
oltre un anno, il notaro cessa definitivamente dall'esercizio ed il suo posto
diviene vacante.
Egli potrà essere riammesso all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto
vacante. 142. E' punito con la destituzione: il notaro che continua nell'esercizio
durante la sospensione o l'inabilitazione, salvo il disposto dell'ultimo
capoverso dell'art. 137; il notaro che è recidivo nelle contravvenzioni all'art.
27, o nelle contravvenzioni indicate nell'art. 158, nn. 2, 3, 4, o che è una
seconda volta recidivo nelle contravvenzioni all'art. 26 o ai numeri 1, 8, 11,
12 dell'art. 51; il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione
di malattie epidemiche o contagiose; il notaro che dolosamente non ha conservato
i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, salvo le pene
maggiori sancite dal Codice penale.
E' destituito di diritto il notaro che ha riportato una delle condanne indicate
nell'art. 5, n. 3, o che è stato con sentenza interdetto dall'ufficio di
giurato. 143. Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto
riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di
tenere, le stesse pene comminate per l'irregolare tenuta o la mancanza del
repertorio. 144. Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, la
sospensione e la pena pecuniaria possono essere diminuite di un sesto, e può
essere sostituita alla destituzione la sospensione, ed alla censura
l'avvertimento. 145. Si avrà la recidiva sempre che la nuova contravvenzione sia commessa nei
cinque anni dalla precedente condanna. 146. L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse
alle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura
e l'ammenda, la sospensione e la destituzione, si prescrive in quattro anni dal
giorno della commessa infrazione, ancorché vi siano stati atti di procedura.
La condanna ad una delle dette pene si prescrive nel termine di cinque anni
compiuti dal giorno in cui fu pronunciata. 147. Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita
pubblica e privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della
classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai
colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino
ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà
sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte
alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi
contravvenga nuovamente.
Capo III - Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione. 148. Le applicazioni delle pene dell'avvertimento e della censura spettano al
Consiglio notarile da cui dipende il notaro.
Il Consiglio provvede sull'istanza fatta dal proprio presidente, oppure dal
pubblico ministero, o dietro denunzia delle parti, e previo avviso dato al
notaro dal presidente, di presentare entro un termine non minore di dieci giorni
le sue giustificazioni. 149. Del provvedimento del Consiglio è data, nei cinque giorni successivi, copia
al notaro ed al procuratore del Re presso il tribunale civile nella cui
giurisdizione è la sede del Consiglio.
Tanto il notaro quanto il procuratore del Re hanno facoltà di appellare nel
termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimento, al
tribunale civile, il quale pronunzierà in Camera di consiglio, udito il pubblico
ministero. 150. Se il notaro è membro del Consiglio notarile, l'avvertimento o la censura
sono applicati con decreto del presidente del tribunale civile designato
nell'articolo precedente, udito l'avviso del pubblico ministero.
In tal caso l'avviso al notaro a presentare le sue giustificazione sarà dato dal
presidente del tribunale.
Del decreto sarà dal cancelliere data copia al notaro e al procuratore del Re, i
quali potranno produrre, avverso il medesimo, reclamo al tribunale.
Per quant'altro occorra si osserveranno le disposizioni dell'articolo
precedente.
Contro la sentenza del tribunale non è ammesso appello. 151. Le pene dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono applicate
dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio notarile da
cui dipende il notaro.
Il notaro, però, che non sia recidivo, potrà, in caso di contravvenzione
punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il corso del procedimento,
pagando una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita
dalla legge, oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte. 152. Su l'istanza fatta dal pubblico ministero, il presidente del tribunale
civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti al
tribunale, per esporre le sue difese.
Copia dell'istanza o del decreto è notificata al notaro nei modi stabiliti dal
regolamento per le citazioni e nei termini fissati dal decreto medesimo.
Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono
passare almeno dieci giorni. 153. Il notaro può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito
di un mandato speciale; può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore e
presentare memorie a sua difesa.
Il mandato può essere scritto in fine della copia del decreto notificata al
notaro. 154. Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il pubblico
ministero, pronunzia in Camera di consiglio sulle istanze proposte.
Copia della sentenza del tribunale deve essere, a cura del cancelliere,
notificata al notaro ed al pubblico ministero nei modi stabiliti dal
regolamento. 155. La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione, ma solo ad
appello.
L'appello, tanto del notaro quanto del pubblico ministero, è proposto entro
trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con ricorso alla Corte,
depositato nella cancelleria, e notificato all'altra parte.
Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso
al presidente che stabilisce il giorno della discussione. Il decreto del
presidente sarà, a cura del cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque
giorni prima della discussione.
Le norme stabilite negli artt. 152, 153 e 154 saranno osservate nel procedimento
avanti la Corte d'appello. 156. Dalle sentenze della Corte d'appello è ammesso soltanto il ricorso alla
Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della
legge.
Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti dall'articolo
precedente, ed è esente dal deposito per multa.
Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto articolo stabilite. 157. Sono nel rimanente applicabili ai procedimenti, di cui nel presente capo,
le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da
trattarsi in Camera di consiglio. 158. Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione
del notaro, sarà fatta la relativa dichiarazione.
Tanto nelle dette sentenze, quanto in quelle che pronunciano la destituzione e
nei mandati di cattura, sarà dichiarata l'inabilitazione del notaro
all'esercizio delle sue funzioni, giusta il disposto dell'art. 139.
Qualora tali dichiarazioni siano state omesse, il pubblico ministero dovrà
richiedere l'autorità che emise la sentenza e il mandato di cattura, di riparare
l'omissione, con ordinanza che sarà emanata senza contraddittorio. Se la
sentenza fu pronunziata da una Corte di assise, la richiesta di riparare
l'omissione sarà fatta alla sezione penale della Corte d'appello.
La pronunzia della inabilitazione nei casi degli artt. 139 e 140 è esecutiva
nonostante appello.
Di tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria contro i notari in
materia penale e disciplinare, sarà data comunicazione a cura del cancelliere al
Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio notarile.
Dei provvedimenti emessi dal Consiglio notarile in materia disciplinare sarà
data comunicazione, a cura del presidente, al Ministero di grazia e giustizia. 159. Il notaro che sia stato destituito può essere riabilitato all'esercizio
notarile con deliberazione del Consiglio notarile:
1° se abbia ottenuta la riabilitazione giusta le prescrizioni delle leggi
penali, nel caso che sia stato condannato per uno dei reati indicati nel n. 3
dell'art. 5;
2° se, negli altri casi, siano decorsi almeno 3 anni dalla destituzione o dalla
espiazione della pena.
La domanda, corredata dei documenti e anche da prove che facciano presumere il
ravvedimento del notaro, deve essere presentata al Consiglio notarile da cui
dipendeva il notaro quando fu destituito, e la deliberazione del Consiglio deve
essere sottoposta alla omologazione della Corte di appello, la quale pronunzia
sulla riabilitazione in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Non potrà mai essere riabilitato all'esercizio il notaro che sia stato
condannato per falso, furto, frode, appropriazione indebita qualificata,
peculato, truffe e calunnie. 160. Salvi i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le pensioni agli
impiegati degli archivi notarili dalla legge 12 dicembre 1907, numero 755, i
proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni previste da questa
legge sono devoluti alla Cassa del Consiglio notarile del luogo dove ha sede il
magistrato che pronunciò in primo grado.
Disposizioni finali e transitorie. 161. E' approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente
legge. 162-179. ................................................(*). (*) articoli abrogati o non più rilevanti
(aggiornata alla G.U. 06/05/96) Torna alla Stanza Notai